Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5130 del 31 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtù del principio di strumentalità del giudizio cautelare rispetto a quello di merito, alcuna incidenza può produrre il primo sull'esito del secondo e pertanto di alcun vizio può risentire la decisione di merito ove risulti in contrasto con il precedente provvedimento cautelare, che per sua natura assume mero carattere interinale e provvisorio. Infatti, i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo hanno una funzione strumentale e servente, nonché se del caso anticipatoria, rispetto agli effetti della eventuale sentenza di accoglimento del ricorso: qualsiasi sia l'esito del giudizio, vengono meno gli effetti delle ordinanze cautelari emesse medio tempore e degli atti emessi per darvi loro esecuzione.

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