Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 17 del 2 gennaio 2018

(5 massime)

(massima n. 1)

La fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente, tanto che l'art. 99, comma 4, consente all'Adunanza plenaria di decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto. Conseguentemente la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell'ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente. (Sospende l'esecutività della sentenza del Tar Lazio Latina, sez. I, n. 172/2018).

(massima n. 2)

Ai fini della tutela vincolistica archeologica basta che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia adeguata alla finalità di pubblico interesse cui esso è preordinato.

(massima n. 3)

Ai fini della tutela vincolistica archeologica, l'effettiva esistenza delle cose da tutelare può esser dimostrata anche per presunzione, essendo a tal scopo non rilevante ex se che i materiali da tutelare siano stati già portati alla luce o siano ancora interrati. È sufficiente, infatti, che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia adeguata alla finalità di pubblico interesse cui esso è preordinato.

(massima n. 4)

È considerata misura proporzionata e congruente alle finalità di pubblico interesse l'apposizione del vincolo archeologico, quale misura di tutela complessiva di un'area abitata nell'antichità, anche se non cinta da mura, giacché le esigenze di salvaguardia concernono non solo i reperti in sé e solo se addossati gli uni agli altri ma tutta la complessiva superficie destinata illo tempore all'insediamento umano.

(massima n. 5)

L'apprezzamento compiuto dalla P.A. preposta alla tutela archeologica, da esercitare in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost., è sindacabile, in sede giudiziale, solo sotto i profili di logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Sicché tal sindacato può effettuarsi in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta.

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