Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3192 del 18 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo i termini previsti dall'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltą di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54, comma 1, CPA (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 4031 del 2015).

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