Commissione Tributaria Di Primo Grado Bolzano Sez. II sentenza n. 7 del 23 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 238, prevedendo dei benefici fiscali sotto forma di riduzione del reddito imponibile per i cittadini europei che, dopo aver trascorso un periodo di studio di almeno 24 mesi risiedendo all’estero, rientrino in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa, ha natura eccezionale rispetto alla normativa generale dettata in materia di residenza ai fini IRPEF. Ne deriva che, qualora non risulti che il soggetto richiedente abbia effettivamente trasferito la propria residenza nel Paese estero durante il periodo di svolgimento dell’attività di studio, attraverso la formale cancellazione dall’anagrafe tributaria italiana, non può ritenersi integrato il requisito richiesto dalla su richiamata normativa agevolativa ai fini del riconoscimento del rimborso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.