Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4487 del 22 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice può procedere all'utilizzazione del meccanismo di conversione della fase cautelare in quella di merito nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore a garanzia delle parti e poiché, ai sensi dell'art. 36 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e dell'art. 2, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642, il giudice si pronuncia sulla domanda di sospensione dell'atto nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, è in tale termine che vanno ravvisati i suddetti limiti minimi a garanzia del diritto di difesa delle parti, non ulteriormente comprimibili, se non in violazione degli art. 24 e 111 cost.

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