Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1640 del 22 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 36 del R.D. n. 642 del 1907, la facoltà del presidente dell'organo giudicante di disporre l'abbreviazione del termine per la presentazione delle memorie non incontra limiti espliciti. L'abbreviazione del termine a un giorno, giustificata dal fatto che il processo si inserisce in un procedimento, come quello elettorale, scandito da termini in ogni sua fase, se comprime il diritto di difesa delle controparti, non ne rende peraltro impossibile l'esercizio. È da osservare che la idoneità del termine concesso a garantire l'integralità del contraddittorio, può formare oggetto di contestazione delle parti interessate. La giurisprudenza amministrativa, infatti, afferma, con esplicito riferimento alla decisione del merito nella sede cautelare, che "è onere della parte intimata quello di costituirsi tempestivamente, una volta ricevuta la notifica, in modo da presenziare alla discussione in camera di consiglio ed eventualmente rappresentare necessità difensive tali da rendere necessario posticipare la spedizione della causa a sentenza".

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