Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1322 del 23 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In considerazione della sussistenza di un contrasto di indirizzi in giurisprudenza, potenzialmente idonei a pregiudicare l'equa ed uniforme applicazione della normativa di riferimento, va disposto il deferimento all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della questione se, nel sistema anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (con il quale č stato approvato il "Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico"), fosse ammissibile, nel processo amministrativo, la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC, anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm.

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