Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4530 del 13 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Giudice Amministrativo non è legittimato a disporre l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al controinteressato, né gli è consentito utilizzare i poteri previsti dall'art. 107 c.p.c. (oggi art. 51 CPA - D.Lgs. 104/2010), non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenza del ricorrente (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 28 giugno 2011, n. 956). Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. (precedentemente dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale. Tale onere che non contrasta con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il giudice amministrativo non è peraltro legittimato a disporre l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al controinteressato, né gli è consentito utilizzare i poteri previsti dall'art. 107 c.p.c., ora art. 51 c.p.a., non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente (conferma Tar Lombardia Brescia, sez. I, n. 956 del 28 giugno 2011).

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