Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6885 del 23 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell'eligendo, la quale ha solo l'effetto di far acquistare ex tunc all'eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni. Ne consegue che la riserva di nomina del contraente non vale a configurare da sola un contratto preliminare, costituendo quella prevista dall'art. 1401 c.c. una figura riconosciuta in termini generali, individuabile sia per i contratti preliminari sia per quelli definitivi.

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