Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4849 del 21 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Secondo un'interpretazione non rigidamente ancorata al dato testuale, ma rispettosa della ratio dell'art. 48 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), deve ritenersi che il deposito in segreteria, nel termine perentorio di sessanta giorni, dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente (cui č stato notificato l'atto di opposizione), che richiama nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario e da cui si evinca chiaramente la volontā di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, debba ritenersi rituale, essendo rispettati i termini e, nella sostanza, gli adempimenti richiesti, anche se non nella stretta sequenza prevista dalla norma processuale, ovvero deposito e notifica di avviso alla controparte.

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