Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6124 del 26 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 deve essere intesa nel senso che il deposito in segreteria dell'atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente, cui č stato notificato l'atto di opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, laddove richiami nel suo integrale contenuto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e da cui si evinca chiaramente la volontā di insistere nell'impugnazione in sede giurisdizionale, č considerata rituale anche se non č rispettata la stretta sequenza prevista dalla norma processuale.

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