Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 8260 del 27 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata costituzione in giudizio di una parte necessaria (nella specie la controinteressata), per libera scelta della stessa, comporta la irritualitą e la conseguente irrilevanza di ogni atto, documento o deduzione che da essa provenga.

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