Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 196 del 20 gennaio 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, il termine previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a., per la costituzione in giudizio delle parti intimate - e, in particolare, delle Amministrazioni - ha natura ordinatoria, con la conseguenza che esse possono costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito svolgendo, in questa, solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti. Le parti, proprio per la natura ordinatoria dei termini per la costituzione, possono produrre nel costituirsi, anche oltre tali termini, documenti nel rispetto del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

(massima n. 2)

Nel giudizio amministrativo, ove il deposito dei documenti comporti una lesione del diritto di difesa del ricorrente, il giudice può disporre il rinvio dell'udienza a data fissa, nel termine che riterrà congruo rispetto alla rilevazioni sollevate in udienza per consentirne la valutazione a garanzia del contraddittorio sostanziale.

(massima n. 3)

La disciplina dell'art. 54 c.p.a., che consente di autorizzare, su richiesta di parte, la presentazione tardiva di documenti, è applicabile nel caso in cui la produzione stessa sia risultata estremamente difficile per l'esistenza del segreto istruttorio (nella specie si trattava di documenti relativi ad uno scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose) e comunque sia stato assicurato il pieno rispetto del diritto dei ricorrenti al contraddittorio su tali atti.

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