Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 866 del 4 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

I documenti inerenti al procedimento sono per definizione "indispensabili" ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. In virtù della nozione di indispensabilità, il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente rilevanti ai fini del decidere, bensì che appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, necessario della controversia. In particolare, l'accertamento della verità materiale, fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo, impone l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali la stessa, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. La produzione di documenti decisivi in appello, indipendentemente dalla diligenza della parte onerata, è necessaria a tale irrinunciabile fine, che vede nel processo non solo una garanzia delle parti, come esso deve essere anzitutto essere, ma uno strumento di verità e, quindi, come mezzo per il perseguimento di tale irrinunciabile valore. Gli atti e i documenti inerenti al procedimento sono per definizione indispensabili ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs. 104/2010, senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.

(massima n. 2)

Sulla nozione di indispensabilità di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a., il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente "rilevanti" ai fini del decidere, «bensì appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, "necessario" della controversia». L'accertamento della verità materiale, «fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo», impone pertanto l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali tale decisione, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. I documenti inerenti al procedimento sono per definizione "indispensabili" ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. In virtù della nozione di indispensabilità, il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente rilevanti ai fini del decidere, bensì che appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, necessario della controversia. In particolare, l'accertamento della verità materiale, fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo, impone l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali la stessa, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. La produzione di documenti decisivi in appello, indipendentemente dalla diligenza della parte onerata, è necessaria a tale irrinunciabile fine, che vede nel processo non solo una garanzia delle parti, come esso deve essere anzitutto essere, ma uno strumento di verità e, quindi, come mezzo per il perseguimento di tale irrinunciabile valore. Gli atti e i documenti inerenti al procedimento sono per definizione indispensabili ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs. 104/2010, senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. 104/2010.

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