Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1534 del 12 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, ma non anche o non necessariamente il termine per il successivo deposito, essendo al riguardo dettata, nell'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 104/2010 la disposizione generale, che inequivocabilmente impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati.

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