Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2257 del 12 aprile 2011

(4 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile la proposizione in appello di motivi aggiunti al ricorso incidentale ex art. 104, comma 3, del Codice del processo amministrativo con i quali l'aggiudicatario appellato deduca un nuovo motivo di censura avverso l'ammissione alla gara dell'originario ricorrente, emerso dopo la celebrazione del giudizio di prime cure. Infatti, non ci si trova in presenza di una domanda nuova, ma di un'articolazione della medesima domanda proposta con il ricorso incidentale di primo grado, volta a sostenere che la società, appellante principale, andava esclusa dalla gara.

(massima n. 2)

Alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso io stesso provvedimento censurato con l'atto introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini dell'art. 23-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi anche in queste ipotesi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell'abbreviazione anche di questo termine.

(massima n. 3)

È ammissibile la proposizione in appello di motivi aggiunti al ricorso incidentale ex art. 104, comma 3, del Codice del processo amministrativo con i quali l'aggiudicatario appellato deduca un nuovo motivo di censura avverso l'ammissione alla gara dell'originario ricorrente, emerso dopo la celebrazione del giudizio di prime cure. L'art. 104, comma 3, del c.p.a. non viola l'art. 24 cost. poiché tale norma contempera il tendenziale principio del doppio grado di giudizio con il diritto di difesa, che risulterebbe compresso se non si consentisse di sollevare in appello questioni discendenti dalla tardiva scoperta di documenti fondamentali.

(massima n. 4)

Alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l'atto introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini dell'art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell'abbreviazione anche di questo termine.

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