Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1459 del 13 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la piena conoscenza indicata dal legislatore come determinante del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all'interessato di percepire la lesività dell'atto emanato dall'amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile (quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire) l'azione in sede giurisdizionale (art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 8697/2015). Attraverso l'istituto dei motivi aggiunti il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta (art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 8697/2015).

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