Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 816 del 12 febbraio 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

È sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo la costituzione in giudizio di uno solo dei controinteressati, in modo da rendere operativo l'obbligo per il giudice di integrare, ex art. 49 c.p.a., il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, rispetto alle altre parti del ricorso collettivo, eventualmente non costituiti.

(massima n. 2)

È nulla la sentenza che definisce il giudizio rilevando d'ufficio l'inammissibilità del ricorso senza sottoporre previamente la questione al contraddittorio delle parti, come previsto dall'art. 73, co. 3, c.p.a.

(massima n. 3)

In materia di notifica, non è ammissibile che la parte processuale che ha diligentemente assolto al proprio onere di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio sia pregiudicata nel proprio diritto di azione per ragioni ad essa non riconducibili. Ne consegue la non inammissibilità dell'impugnativa di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di omessa attivazione dell'ufficiale giudiziario della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e la conseguente rimessione in termini ex art. 105 c.p.a.

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