Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4218 del 25 luglio 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

La notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta č riservata, ai sensi della L. n. 890 del 1992, a Poste Italiane s.p.a. quale fornitore del servizio universale. Infatti, pur essendo stata introdotta la liberalizzazione dei servizi postali, tale servizio č stato riservato, per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente a Poste Italiane s.p.a.

(massima n. 2)

Nel processo amministrativo, la mancanza di tutte le formalitā previste dalla legge per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta determina l'inesistenza della notifica stessa. In particolare, a fronte della dichiarazione di una parte di non aver avuto conoscenza del ricorso notificato e in mancanza di prova dei presupposti minimi necessari perché si possa costruire una conoscenza legale basata su presunzioni - come l'esistenza della cartolina di avviso di giacenza presso l'ufficio postale - la notifica deve ritenersi inesistente.

(massima n. 3)

Nel processo amministrativo, gli effetti sananti delle irregolaritā della notifica nel caso di costituzione in giudizio dell'intimato, ex art. 44 c.p.a. si riferiscono alle sole ipotesi di nullitā o irregolaritā della notifica e non al caso di inesistenza. Infatti, l'inesistenza determina una decadenza dell'azione che incide sul diritto materiale della parte impedendo tanto la sanatoria, quanto la rinnovazione su ordine del giudice.

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