Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 33 del 10 dicembre 2014

(4 massime)

(massima n. 1)

La diretta applicabilità delle disposizioni processuali civili al processo amministrativo è consentita (anzi: imposta) nelle sole ipotesi in cui il primo ordinamento esprima principi generali che non rinvengono nel secondo una sufficiente ed esaustiva declinazione regolatoria, come, peraltro, confermato dall'art. 39 del c.p.a. Poiché tuttavia l'introduzione legislativa di modalità digitali di comunicazione esige la preliminare organizzazione amministrativa che ne consenta il corretto funzionamento (tanto che l'utilizzo della PEC nel processo amministrativo è stato normativamente previsto solo dopo che il sistema informatico della giustizia amministrativa era stato collaudato come idoneo a sostenere quell'innovazione), resta preclusa ogni applicazione analogica o estensiva al processo amministrativo di disposizioni sulle comunicazioni elettroniche specificamente destinate al solo processo civile.

(massima n. 2)

Non può essere ritenuta invalida la comunicazione dell'avviso di segreteria per la perenzione del processo amministrativo effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, anche nel caso in cui il difensore abbia omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica nel primo atto difensivo. Infatti, le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell'entrata in vigore del c.p.a. (purché, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo.

(massima n. 3)

La validità e l'efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario.

(massima n. 4)

A fronte di una comunicazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, ove il difensore abbia omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica nel primo atto difensivo, non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a., sulla base della sola deduzione (e del coerente rilievo) dell'incertezza giuridica sulla validità dell'utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC.

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