(massima n. 1)
La sospensione di un processo di tipo civile, quale č il processo amministrativo in forza dell'art. 39 del D.Lgs. n. 104/2010 č possibile solo a condizioni particolarmente rigorose; in particolare, non č sufficiente che il processo civile e quello penale riguardino gli stessi fatti storici, ma č in pių necessario un dato normativo, occorre cioč che esista una norma giuridica la quale produca nel processo civile un effetto giuridico collegato al giudicato penale.