Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4016 del 14 giugno 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel processo amministrativo vige la regola per la quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, applicabile al giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 104/2010, per il quale una negativa conseguenza processuale può essere ravvisata quando vi è stata la lesione del diritto alla difesa o si è inciso negativamente sul corretto e spedito andamento del giudizio.

(massima n. 2)

Non si configura la sanzione processuale della improcedibilità del ricorso, allorquando il ricorrente abbia iscritto a ruolo il giudizio col deposito della "velina" ed abbia poi depositato l'originale del ricorso notificato solo dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 45, primo comma, del D.Lgs. n. 104/2010.

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