Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 345 del 14 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La concessione del beneficio dell'errore scusabile costituisce uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell'alterazione della regola della paritą delle armi nel processo che potrebbe conseguirne, cosicché l'art. 37 del D.Lgs. n. 104/2010 va considerato norma di stretta interpretazione. In definitiva, il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscuritą del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore.

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