Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 401 del 16 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Va escluso che una mera controversia interpretativa possa incidere sul principio generale di perentorietà dei termini processuali, tenuto conto della natura eccezionale e quindi, di stretta interpretazione della norma di cui all'art. 37 D.Lgs. 104/2010. La consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (così determinando quella piena conoscenza indicata dalla norma), mentre la conoscenza integrale del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi. Infatti, la stessa previsione dell'istituto dei motivi aggiunti - per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta - comprova la fondatezza dell'interpretazione resa in ordine al significato della piena conoscenza.

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