Commissione Tributaria Regionale Per L'Abruzzo Sezione Staccata Sez. VII sentenza n. 740 del 5 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto che ha usufruito nel proprio Paese della Direttiva contro le doppie imposizioni, non può chiedere i benefici derivanti dall’applicazione della Convenzione. L’inciso “soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri” non è interpretabile nel senso che la società francese che non ha pagato le imposte in Francia ha comunque diritto al rimborso del credito di imposta pagata in Italia con la trattenuta, altrimenti non avrebbe senso l’intero sistema per evitare le doppie imposizioni; la Direttiva e la Convenzione vogliono evitare che la società madre sia costretta a pagare
le imposte due volte, quelle sul reddito nel proprio Paese, e subire la trattenuta nel Paese della società figlia, con la conseguenza che, pagate le imposte sul reddito nel proprio Paese, può chiedere il rimborso delle ritenute subite nel Paese di residenza della società erogante il dividendo, salvo la piccola percentuale che costituisce una doppia imposizione prevista e tollerata dal sistema. Se,viceversa, non ha pagato le imposte sul reddito nel proprio Paese, perché ha usufruito della Direttiva, risultando i dividendi percepiti sostanzialmente esenti nel proprio Paese, non può chiedere il rimborso del credito di imposta in Italia. Il solo fatto che i redditi sono stati dichiarati non è sufficiente, in quanto la società ha usufruito in Francia della quasi totale esenzione al riguardo. E’, invece, necessaria la prova dell’effettivo pagamento delle imposte sul reddito in Francia.

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