Commissione Tributaria Provinciale Di Pescara Sez. I sentenza n. 729 del 7 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Per avere diritto al rimborso dei dividendi versati dalla società “figlia” italiana, ai sensi dell’art. 27-bis d.p.r. n. 600/73, la società straniera non è tenuta a dimostrare di essere l’effettiva beneficiario del rimborso, atteso che né nella normativa nazionale, né in quella internazionale è richiesto tale requisito, anche se la società ne ha dato concretamente prova attraverso l’esibizione del certificato di residenza convenzionale. Nell’ipotesi di dubbio da parte dell’Amministrazione Finanziaria circa il beneficiario effettivo, quest’ultima potrà avviare un contraddittorio con l’Autorità estera per verificare l’autenticità dell’attestazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.