Commissione Tributaria Regionale Per La Puglia sentenza n. 2357 del 7 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Una azienda agricola, che esercita attività strumentale nei confronti di una società industriale, il cui processo di produzione si avvale, per la sua ottimizzazione, in modo connesso e continuo dei suoi servizi - senza che venga alterata la specificità della natura economico-giuridica delle due imprese, né minata, nonostante il rapporto sinergico tra le due imprese, l’integrale autonomia dei rispettivi processi produttivi - non soggiace alla disciplina dell’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.), ma a quella dell’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.).

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