Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1364 del 27 marzo 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

È illegittima, per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., una sentenza del G.A. che ha disposto la condanna della P.A. al risarcimento del danno in favore di una ditta concorrente ad una gara di appalto, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., piuttosto che ex art. 2043 c.c., ove la ditta stessa abbia chiesto la condanna dell'Amministrazione appaltante esclusivamente a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza della mancata aggiudicazione della medesima gara; infatti, la responsabilità della stazione appaltante, da mancata aggiudicazione, è riconducibile al paradigma generale dell'illecito extracontrattuale previsto dall'art. 2043 cod. civ., in cui si inquadra la complessiva tematica del risarcimento dei danni da illegittimità provvedimentale dell'amministrazione, con l'unico temperamento derivante dal fatto che nella materia in questione non occorre fornire la prova dell'elemento soggettivo.

(massima n. 2)

Affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale della P.A., è necessario che le trattative siano giunte ad uno stadio avanzato ed idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che, inoltre, la controparte pubblica cui si addebita la responsabilità le abbia interrotte senza un giustificato motivo; e infine che pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

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