Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 6202 del 24 novembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La regula juris da ultimo trasfusa nella previsione di cui all'articolo 30, comma 3, a tenore del quale nel decidere in ordine alla domanda risarcitoria il Giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti, risulta ricognitiva di un principio generale dell'ordinamento. Conseguentemente, la regola in parola risulta applicabile anche alle domande risarcitorie proposte prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, costituendo espressione - sul piano teleologico - di un principio di non contraddizione, desumibile dalla normativa riguardante la rilevanza della decorrenza dei termini previsti dalla legge per attivare i previsti rimedi di tutela.

(massima n. 2)

Il principio trasfuso nella formulazione di cui al comma 3 dell'art. 30, c.p.a., pur risultando principaliter riferibile al mancato esperimento dell'azione di annullamento avverso il medesimo atto della cui lesivitą inizialmente si discute, risulta altresģ idoneo a comprendere anche le ulteriori ipotesi in cui la mancata attivazione degli strumenti di tutela abbia riguardato provvedimenti ulteriori e diversi rispetto a quelli della cui lesivitą si faceva inizialmente questione (nella specie il ricorrente non aveva impugnato i provvedimenti con cui la stazione appaltante aveva disposto una nuova aggiudicazione dei lotti oggetto di impugnativa, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale della prima aggiudicazione).

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