Corte costituzionale sentenza n. 57 del 31 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) - con il quale il legislatore, per le azioni risarcitone innanzi al G.A. per lesione di interessi legittimi, ha sostituito il previgente termine prescrizionale con il nuovo termine di decadenza, per effetto del quale l'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza» - sollevata nel presupposto che detta norma, relativamente al termine di decadenza previsto per la proposizione della azione risarcitoria, si applichi, in ragione della sua natura processuale, anche ad un giudizio introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore.

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