Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3854 del 4 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., ovvero di fatto illecito commesso in violazione del precetto generale del neminem laedere, al di fuori di qualsiasi relazione intersoggettiva di carattere obbligatorio, non rileva alcuna partecipazione o condivisione del danneggiante alle iniziative del danneggiato, ma unicamente che i pregiudizi da quest'ultimo lamentati siano causalmente correlabili al fatto colposo del primo. Del resto, come costituisce acquisizione ormai incontrastata la risarcibilitā ex art. 2043 cod. civ. della lesione del credito da parte di terzi, cosė deve anche ammettersi la responsabilitā ai sensi della medesima disposizione di colui la cui condotta colpevole abbia esposto il debitore a responsabilitā contrattuale nei confronti del proprio creditore.

(massima n. 2)

In tema di danno da illegittimitā provvedimentale, nella quale rientra quella del danno da ingiustificato ritardo dell'amministrazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza e della misura dell'obbligo risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. occorre stabilire una relazione di causalitā tra la condotta dell'amministrazione ed il danno ingiusto, muovendo dall'applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento č da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).

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