Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1739 del 18 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In conformità ai doveri di ordinaria diligenza nelle relazioni intersoggettive che informano l'ordinamento e che richiedono di responsabilmente attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del tempo, anche in tema di danno da ritardo occorre valutare non il solo comportamento dell'amministrazione unitamente ma anche la condotta dell'istante, il quale è parte essenziale ed attiva del procedimento, e in tale veste, dispone di capacità idonee ad incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giurisdizionali offertogli dall'ordinamento, tra cui il rito del silenzio che va attivato con adeguata tempestività. In difetto rileva come comportamento causalmente orientato ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno risarcibile. In tema di danno da ritardo nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento ed in ogni caso la valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito non può essere fondata soltanto sul dato oggettivo del procrastinarsi del procedimento amministrativo.

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