Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2582 del 23 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione impugnatoria avverso una graduatoria e contestuale azione risarcitoria, qualora l'appellante abbia prospettato specifiche censure contro il capo di sentenza con cui era stata dichiarata tardiva l'azione risarcitoria, giova puntualizzare che pure questa risulterebbe intempestiva se proposta oltre i centoventi giorni dalla conoscenza legale della graduatoria. Nel processo amministrativo il termine per la proposizione dell'azione impugnatoria decorre dalla consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesivitā, mentre l'esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza integrale del provvedimento medesimo o di ulteriori atti del procedimento, consente di proporre motivi aggiunti nell'ambito dell'impugnazione giā proposta. Tale conclusione riposa sull'esigenza di certezza dell'azione amministrativa, rispetto alla quale il termine decadenziale per proporre ricorso č consustanziale, ed č tale da non ammettere dilazioni legate all'eventuale incompletezza della cognizione sugli atti del procedimento o sul contenuto integrale del provvedimento impugnato.

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