Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 143 del 8 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro o dai suoi stretti collaboratori nei confronti di lavoratori gerarchicamente subordinati costituiscono condotte idonee a ledere la personalitā morale e, in conseguenza, l'integritā psico - fisica dei lavoratori che le abbiano subite (nella specie, tuttavia, si č ritenuta infondata la domanda di risarcimento di danno biologico da molestie sessuali proposta da una lavoratrice per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta datoriale ed il pregiudizio derivatone).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.