Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12012 del 8 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di risarcimento danni per responsabilitą civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attivitą a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilitą civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilitą dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attivitą svolta; la responsabilitą non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontą di ledere e senza la violazione delle regole dell'attivitą, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attivitą sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attivitą sportiva non č idoneo ad escludere la responsabilitą tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attivitą sportiva si svolge in concreto, o con la qualitą delle persone che vi partecipano.

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