Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4211 del 23 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono esenti da responsabilitą i sanitari che, nonostante il preventivo rifiuto delle cure (nella specie: trasfusioni di sangue) espresso dal paziente Testimone di Geova, procedono comunque ad effettuare tali cure, resesi necessarie in seguito all'imprevisto peggioramento del quadro clinico, ritenendo non pił operante il dissenso espresso inizialmente dal paziente in ragione dello stato di incoscienza e pericolo di vita nel quale quest'ultimo versava al momento in cui gli č stata praticata la trasfusione.

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