Commissione Tributaria Regionale Per La Basilicata Sez. I sentenza n. 258 del 27 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di deduzione dei costi sostenuti nell’ambito di un’attività economica, per il lavoro svolto da un operaio specializzato con orario parziale di tipo “orizzontale”, non è possibile applicare una riduzione ulteriore del 20 % sul monte ore complessivo per tempi morti e pause, in quanto contraria ai principi di efficienza ed economicità tipici di un’organizzazione commerciale. Inoltre, ai fini della predetta deduzione, in assenza di una diversa prova fornita dal contribuente in merito a quanto effettivamente corrisposto, risulta corretto l’operato dell’ufficio che ha applicato la tariffa “media” di euro 18, normalmente praticata da ditte operanti nel medesimo settore.

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