Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 114 del 12 gennaio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22-bis, D.P.R n. 327 del 2001, l'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilitā, indifferibilitā ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che č sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilitā.

(massima n. 2)

La mancata indicazione della durata dell'occupazione non č vizio di illegittimitā del decreto, in quanto l'art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001 non considera elemento costitutivo del decreto di occupazione l'indicazione del termine di durata, fissando direttamente un termine massimo di efficacia coincidente con quello della dichiarazione di p.u.; infatti, il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia se non č emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla dichiarazione di p.u.

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