Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4948 del 24 novembre 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Anche se nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio.

(massima n. 2)

I "giusti motivi", in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 26 cod. proc. amm., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione.

(massima n. 3)

È illegittima una sentenza che, nel dichiarare la cessata materia del contendere per un ricorso in materia di diniego di accesso, ha immotivatamente compensato, tra le parti, le spese di giudizio, non potendosi ritenere sufficiente l'affermazione, di stile, secondo la quale "ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione".

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