Consiglio di Stato Sez. II sentenza n. 4669 del 5 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di appello la sindacabilità della statuizione del giudice amministrativo di primo grado sulle spese del giudizio è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale atteso che ciò è espressione della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo.

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