Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 29 del 20 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In conformità ai principi di concentrazione e di pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, il ricorso per motivi aggiunti con il quale venga impugnato un atto connesso, sopravvenuto nel corso del giudizio, viene attratto nella competenza cognitoria del Tar già adito con il ricorso principale. In particolare, l'atto applicativo o consequenziale, rientrante nella competenza di un determinato Tar sulla base degli ordinari criteri di cui all'art. 13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del Tar competente, sulla base degli stessi criteri, per l'atto presupposto già fatto oggetto di impugnazione. A ciò fa eccezione l'ipotesi in cui l'atto sopravvenuto nel corso del giudizio rientri in una delle tipologie di competenza funzionale, di cui all'art. 14 c.p.a., la cui particolare valenza comporti l'inapplicabilità ad esse delle regole di spostamento per ragioni di connessione, (dichiara la competenza del Tar Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria).

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