(massima n. 1)
La risoluzione del conflitto negativo di competenza tra Tar e Consiglio di Stato sul giudizio di ottemperanza spetta a quest'ultimo. Al riguardo è applicabile in via analogica il disposto di cui agli artt. 15, comma 5, e 16 c.p.a. In questa ipotesi deve ritenersi comunque applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 15, comma 5, c.p.a. laddove afferma che "Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetenza, richiede d'ufficio il regolamento di competenza" con la particolarità che la devoluzione della decisione al giudice di appello - competente a dirimere il conflitto ai sensi dell'art. 16 c.p.a. - non avverrà attraverso lo strumento del regolamento di competenza bensì mediante il rilievo d'ufficio della questione da parte del Consiglio di Stato, in quanto già investito della questione in esito alla riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di incompetenza del T.a.r.