Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2602 del 2 settembre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La stessa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento consistente nella mora in senso stretto, può avere valore di atto di costituzione in mora; in tal caso deve ritenersi che, in deroga al principio generale dettato dall'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., il debitore che non sia stato costituito in mora prima del giudizio, mentre avrebbe dovuto esserlo, sia legittimato ad adempiere fino alla prima udienza di comparizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.