Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 20 del 16 novembre 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

La controversia avente per oggetto atti adottati da un organo statale, aventi efficacia estesa all'intero territorio nazionale (nel caso di specie, trattasi di impugnazione di due delibere del CPGA, concernenti il regolamento interno del Consiglio e la fissazione dei criteri per il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione interna di TAR ) radica la competenza territoriale del TAR per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente. Infatti, nel caso in cui il ricorso introduca pił di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del TAR periferico, e l'altra attribuita al TAR per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l'unitą del giudizio, dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimitą di atti di amministrazione statale ad efficacia ultraregionale.

(massima n. 2)

Il codice del processo amministrativo, nel sancire il nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha dettato alcuna specifica regola riguardante il mutamento della competenza territoriale, per ragioni di connessione. Si deve ritenere, tuttavia, che assuma portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, che realizzi i valori della effettivitą della tutela e della ragionevole durata del processo. Infatti, l'esigenza di assicurare l'unitarietą del processo č confermata dalla previsione dell'articolo 32 c.p.a., secondo cui "č sempre possibile nel giudizio il cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale".

(massima n. 3)

Qualora le diverse domande proposte, isolatamente considerate, appartengono alla competenza di diversi TAR, per individuare il giudice territorialmente competente possono trovare applicazione i principi del processo civile in materia e, in particolare, l'articolo 34, rubricato "Accertamenti incidentali", secondo cui "il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti č necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui".

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