Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1977 del 17 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Va rimessa all'Adunanza plenaria, anche alla luce del nuovo sistema normativo, introdotto dal D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e nel silenzio del codice del processo sulla disciplina della connessione tra ricorsi, la questione relativa al dubbio se la contestuale impugnazione dell'informativa antimafia (la cui immediata e autonoma lesivitą appare innegabile), e del conseguente atto applicativo da parte della Stazione appaltante ponga o meno un problema di connessione, dovendo essere applicato, in relazione alla prima, il criterio della sede, di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 Cod. proc. amm., e se, nella ritenuta ipotesi della connessione per accessorietą, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 e 31 stesso codice, tra i ricorsi contro i due atti, debba comunque darsi incondizionata prevalenza, anche alla stregua di un principio costituzionale di ragionevolezza e alla luce dei principi del diritto europeo, al criterio della competenza funzionale, di cui all'art. 14 comma 3 e dell'art. 119 comma 1 lett. a) Cod. proc. amm. sull'atto di revoca adottato dall'Amministrazione.

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