Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 658 del 28 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale un istituto bancario viene posto in amministrazione straordinaria non ha effetti territorialmente limitati, in quanto l'attivitā creditizia č per sua natura espletabile sull'intero territorio nazionale; pertanto, la competenza sulla relativa impugnazione spetta alla competenza del Tar. del Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.

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