Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 33 del 24 settembre 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo (ex art. 13 c.p.a.), il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato e tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti "diretti" dell'atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di Tribunale Amministrativo Regionale.

(massima n. 2)

Sussiste la competenza del Tar Puglia (e non del Tar Lazio) in una controversia avente ad oggetto, da un lato, in via principale, il diniego di autorizzazione al subappalto emesso da una amministrazione pubblica avente sede nella Regione Puglia, relativamente a lavori affidati e da eseguirsi nella Regione stessa e poi, dall'altro, quale atto presupposto, l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina. Tale secondo provvedimento, infatti, non è atto avente portata generale, né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti "diretti" nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge.

(massima n. 3)

Stante la natura inderogabile ammessa dal codice del processo amministrativo alla competenza dei tribunali regionali, la individuazione in concreto della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento.

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