Corte costituzionale sentenza n. 92 del 22 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160, nella parte in cui, «secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali».

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