Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45786 del 23 novembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della "induzione" e della "apprensione" non coincidono, il reato si consuma all'atto della "apprensione", che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella "induzione". (La S.C. ha precisato che la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, i quali non costituiscono mero "post factum" non punibile, ma integrano la complessiva fattispecie delineata dalla norma incriminatrice).

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