Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5664 del 21 dicembre 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione generale di risoluzione per inadempimento č preclusa al compratore che abbia alienato la cosa acquistata, essendone impossibile in tal caso la restituzione da parte sua al venditore; tale principio, tuttavia, non opera nel caso in cui il venditore stesso abbia partecipato o consentito a questa alienazione.

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